La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per bancarotta fraudolenta a causa della mancata presentazione di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la sentenza. La decisione si fonda sull'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dalla Riforma Cartabia, che impone questo requisito a pena di inammissibilità, specialmente per gli imputati giudicati in assenza, al fine di garantire una volontà di impugnazione consapevole e ponderata.
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