Una debitrice, condannata a risarcire la nipote per una quota ereditaria, ha emesso un assegno da 85.000 euro a favore dell'ex coniuge per simulare un debito e ostacolare il pignoramento. La querela è stata presentata dal procuratore generale della creditrice, munito solo di procura generale e non di procura speciale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della debitrice, evidenziando il difetto di querela. La procura generale non conteneva infatti i requisiti minimi richiesti dalla legge per la querela, e la successiva ratifica tardiva della creditrice non ha potuto sanare il vizio oltre i termini di legge. La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna senza rinvio.
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