Una contribuente vince in primo grado contro un'intimazione di pagamento perché la notifica della cartella esattoriale presupposta non è provata. L'ente impositore appella la decisione e la contribuente non si costituisce nel nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso della contribuente, stabilendo che la parte vittoriosa in primo grado, se appellata, ha l'onere di riproposizione di tutte le eccezioni e domande non esaminate o assorbite, anche se rimane contumace. In caso contrario, tali eccezioni si intendono rinunciate.
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