Una società agricola, conduttrice di un fondo, si opponeva alla risoluzione per morosità del contratto di affitto, eccependo un difetto di contraddittorio e la nullità di alcune clausole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo il ruolo del custode giudiziario nel processo. È stato stabilito che il custode agisce come sostituto processuale dell'esecutato, detenendo la piena legittimazione a stare in giudizio (ad processum) per le azioni relative ai beni in custodia, rendendo non necessaria una separata citazione del soggetto pignorato. Inoltre, la Corte ha ribadito che la sottoscrizione del contratto da parte dei rappresentanti sindacali è prova sufficiente dell'effettiva assistenza richiesta dalla legge per i patti in deroga.
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