Un creditore ha agito in **azione revocatoria immobiliare** per rendere inefficace la vendita di un immobile. L'acquirente, una signora, aveva comprato l'immobile da una società che lo aveva ricevuto da altri debitori. I giudici di merito avevano già dichiarato inefficaci gli atti precedenti. La signora ha contestato la decisione, sostenendo che non era stata provata la sua malafede (cioè la consapevolezza del danno ai creditori) e che il processo presentava vizi. La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la verifica dell'inefficacia degli atti precedenti non richiedeva la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, essendo un accertamento incidentale. Ha inoltre ribadito che la malafede dell'acquirente può essere provata tramite presunzioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti, come le anomalie delle vicende contrattuali.
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