Un gruppo di medici specializzandi, iscritti a corsi di specializzazione tra il 1991 e il 2003, ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato italiano. Lamentavano la mancata applicazione del trattamento economico e previdenziale più favorevole previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, introdotto in attuazione della direttiva europea 93/16/CEE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei medici. La Corte ha chiarito che lo Stato italiano aveva già adempiuto agli obblighi europei con il D.Lgs. n. 257/1991, introducendo una borsa di studio adeguata. Il successivo trattamento migliorativo del 1999, applicato solo dal 2006, rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale e non può essere retroattivo. Di conseguenza, i medici non hanno diritto a ulteriori indennizzi o coperture previdenziali per gli anni precedenti.
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