Una società agricola ha agito contro un ente pubblico per ottenere il pagamento di interessi moratori e compensativi derivanti dal ritardo nell'erogazione di contributi all'esportazione. La Corte d'Appello aveva confermato il diritto agli interessi, ritenendo che la richiesta originaria del contributo valesse come costituzione in mora. L'ente pubblico ha però contestato tale decisione, sostenendo che, in base alle norme sulla contabilità di Stato, il debito non sia liquido né esigibile fino all'emissione del formale titolo di spesa. La Corte di Cassazione, rilevando un profondo contrasto giurisprudenziale tra la disciplina civilistica ordinaria e le regole contabili pubbliche, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per definire se la domanda di contributo sia sufficiente a far decorrere gli interessi moratori.
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