Due imputati hanno proposto ricorso per contestare la sentenza di condanna per spaccio di sostanze illecite. I ricorrenti lamentavano la mancata applicazione dell'attenuante per la lieve entità nel reato di stupefacenti, oltre a contestare l'entità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. I Giudici Supremi hanno respinto le richieste. La Corte d'Appello aveva infatti motivato in modo logico e coerente il diniego della fattispecie attenuata, evidenziando una significativa capacità a delinquere. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, i condannati dovranno sostenere le spese processuali e versare una somma alla Cassa delle ammende.
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