La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per spaccio, confermando il diniego della qualificazione di lieve entità nel reato di droga. L'imputato sosteneva che il fatto dovesse essere considerato di minore gravità, poiché al fratello coimputato era stata riconosciuta tale attenuante in un separato procedimento di patteggiamento. I giudici hanno chiarito che l'attività continuativa di acquisto, detenzione e cessione di droghe sia leggere che pesanti, protratta per diversi mesi, esclude l'applicazione della circostanza attenuante. Inoltre, la diversa qualificazione giuridica applicata al coimputato in un altro processo non vincola il giudice e non genera un contrasto tra giudicati rilevante per l'ordinamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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