Un lavoratore, licenziato per grave insubordinazione, era stato reintegrato in appello poiché il CCNL prevedeva il licenziamento solo per insubordinazione seguita da violenza fisica. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che le previsioni del CCNL sul licenziamento per insubordinazione sono solo esemplificative. Il giudice di merito deve valutare autonomamente la gravità della condotta per verificare se essa leda irrimediabilmente il rapporto di fiducia, anche in assenza di vie di fatto, giustificando così il recesso.
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