L'Imputato è stato condannato in sede di merito per il reato di lesioni personali e minaccia ai danni della Vittima, con contestuale obbligo di risarcire il danno. Contro la decisione del Tribunale, L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione denunciando un'errata valutazione delle prove, la contestazione del calcolo della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per i reati attribuiti alla competenza del Giudice di Pace, la legge vieta di impugnare in Cassazione la motivazione della sentenza di appello. Inoltre, la misura della pena decisa nel minimo edittale non è contestabile in sede di legittimità. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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