La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione a carico di un soggetto trovato in possesso di un ciclomotore di provenienza illecita. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché i motivi presentati riproponevano questioni di merito già risolte nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, sottolineando che il ciclomotore, essendo ancora marciante e funzionale, possedeva un valore economico non esiguo, elemento che impedisce per legge il riconoscimento della circostanza attenuante.
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