La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di Riciclaggio, ai sensi dell'art. 648-bis c.p. La vicenda riguardava l'alterazione dei dati identificativi di due semirimorchi, successivamente venduti a un'azienda terza. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano privi di specificità, limitandosi a riproporre argomentazioni già respinte in appello e tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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