La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di rissa ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.p. Il ricorrente lamentava una presunta illogicità della motivazione riguardo alla reciprocità degli intenti offensivi e all'elemento soggettivo. La Suprema Corte ha stabilito che tali doglianze, essendo focalizzate su una rivalutazione dei fatti e delle prove, non sono ammissibili in sede di legittimità, confermando la condanna e infliggendo una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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