Una società immobiliare ha agito in giudizio contro una concorrente lamentando la contraffazione di un marchio di gruppo. Nonostante la vittoria in primo grado, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza negando la legittimazione attiva dell'attrice, poiché non era né titolare né licenziataria esclusiva del segno. La Cassazione ha confermato tale orientamento, precisando che la semplice appartenenza a un gruppo societario, in assenza di prove su una direzione unitaria e su specifici accordi di licenza, non conferisce il diritto di agire autonomamente per la tutela di un marchio di gruppo di proprietà della capogruppo.
Continua »