La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10368/2024, ha ribadito un principio fondamentale: la legittimazione del liquidatore a rappresentare una società in giudizio cessa con l'estinzione della stessa. Nel caso specifico, un liquidatore aveva richiesto un rimborso IVA per conto di una società già cancellata dal registro delle imprese. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la qualifica di socio del liquidatore non rileva se l'azione è intrapresa in nome e per conto dell'ente non più esistente. La sentenza conferma anche il diritto dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese legali anche quando si difende tramite propri funzionari.
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