Un'azienda richiede il rimborso dell'Iva per cessazione dell'attività, ma viene successivamente cancellata dal registro delle imprese. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso. L'ex liquidatore presenta ricorso contro il diniego agendo in nome della società ormai cancellata. La Corte di Cassazione stabilisce che l'estinzione della società, derivante dalla sua cancellazione, fa perdere alla stessa la capacità di stare in giudizio. Di conseguenza, l'ex liquidatore non ha più il potere di rappresentare l'ente estinto. I crediti residui si trasferiscono ai soci, che avrebbero dovuto agire in prima persona. La Corte accoglie il ricorso del Fisco e dichiara inammissibile l'originaria richiesta di rimborso dell'ex liquidatore, che viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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