Un'azienda italiana, dopo aver venduto un'enorme quantità di rifiuti non pericolosi a una società estera, ne chiedeva la restituzione in seguito a un sequestro. La richiesta di restituzione beni sequestrati si basava sul presunto obbligo di riprendere la merce in caso di problemi con la spedizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta venduti i beni, l'azienda non era più proprietaria né poteva essere considerata 'notificatore' della spedizione secondo la normativa europea. Di conseguenza, non aveva la legittimazione, cioè il titolo legale, per chiederne la restituzione. La richiesta spetta solo al proprietario o al soggetto giuridicamente responsabile della spedizione.
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