La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società cooperativa contro l'ente previdenziale, confermando l'obbligo di versare i contributi per il Fondo di solidarietà residuale. La Corte ha stabilito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, non rileva il nome dato al contratto dalle parti, ma le concrete modalità di svolgimento della prestazione. Nel caso di specie, la presenza di indici quali l'eterodirezione, la natura ripetitiva delle mansioni e l'assenza di rischio d'impresa hanno dimostrato l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato in cooperativa, legittimando la pretesa contributiva.
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