Un dipendente pubblico, il cui cellulare era collegato al sistema di allarme dell'ufficio, ha richiesto il pagamento dell'indennità di reperibilità e del lavoro straordinario per il periodo 2005-2011. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. È stato stabilito che la mera disponibilità a intervenire, anche se autorizzata, non costituisce un obbligo formale di reperibilità, il quale deve essere previsto da un provvedimento specifico e non può essere desunto da semplici circostanze di fatto.
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