Formazione Sicurezza e Orario di Lavoro: La Cassazione Chiarisce gli Obblighi del Lavoratore
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 12790/2024, ha affrontato un tema cruciale nel diritto del lavoro: la formazione sicurezza orario lavoro. La pronuncia stabilisce che l’obbligo di frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza imposti dal datore di lavoro sussiste anche se questi si tengono al di fuori del normale turno, a condizione che le ore dedicate vengano retribuite come lavoro straordinario. Questa decisione chiarisce i confini del dovere di collaborazione del lavoratore e l’ampia portata del concetto di ‘orario di lavoro’.
Il Caso: Rifiuto del Corso e Sospensione dal Lavoro
La vicenda ha origine dalla decisione di un lavoratore di rifiutare la partecipazione a un corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza, in quanto calendarizzato al di fuori del suo specifico orario di lavoro (nella fattispecie, un turno che andava dalle 3:45 alle 10:15 del mattino). A seguito del rifiuto, il datore di lavoro lo aveva collocato in aspettativa d’ufficio non retribuita per circa nove mesi, fino a quando il dipendente non ha finalmente frequentato il corso.
Il lavoratore ha quindi agito in giudizio per far accertare il proprio diritto a svolgere la formazione esclusivamente durante il suo turno ordinario e per ottenere la condanna dell’azienda al pagamento delle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto le sue richieste, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Questione Giuridica: Interpretazione dell'”Orario di Lavoro”
Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). La norma prevede che la formazione dei lavoratori debba avvenire ‘durante l’orario di lavoro’ e non possa comportare oneri economici per loro.
Il ricorrente sosteneva un’interpretazione restrittiva, secondo cui la formazione dovesse necessariamente coincidere con il proprio turno di lavoro individuale. Al contrario, il datore di lavoro e i giudici di merito hanno abbracciato una visione più ampia, ritenendo che l’espressione includesse qualsiasi prestazione lavorativa retribuita, anche se esigibile al di fuori dell’orario ordinario, come lo straordinario.
La Decisione della Corte sulla formazione sicurezza e orario di lavoro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando le sentenze dei gradi precedenti. I giudici hanno chiarito che l’obbligo formativo non deve necessariamente modularsi sul singolo turno di ogni dipendente, specialmente in aziende con un elevato numero di lavoratori e complesse esigenze organizzative. Pretendere il contrario renderebbe eccessivamente difficoltoso, se non impossibile, per il datore di lavoro adempiere al fondamentale obbligo di garantire la sicurezza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su diversi punti cardine. In primo luogo, ha richiamato la definizione generale di ‘orario di lavoro’ fornita dal D.Lgs. 66/2003, che lo identifica come ‘qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni’. Questa definizione è onnicomprensiva e include anche le prestazioni straordinarie.
Di conseguenza, la locuzione ‘durante l’orario di lavoro’ contenuta nel D.Lgs. 81/2008 deve essere letta in questo senso ampio. L’attività di formazione, anche se svolta fuori turno, costituisce a tutti gli effetti tempo di lavoro e deve essere retribuita come tale, eventualmente con le maggiorazioni previste per lo straordinario. Il fatto che la norma precisi che la formazione non debba comportare ‘oneri economici’ per il lavoratore rafforza questa interpretazione: il lavoratore non deve pagare il corso né perdere la retribuzione, che anzi gli è dovuta.
Infine, la Corte ha sottolineato che la sicurezza sul lavoro è un bene di interesse collettivo, che trascende l’interesse del singolo lavoratore, coinvolgendo l’intera comunità aziendale e i terzi. Pertanto, il diritto del lavoratore a non modificare il proprio orario deve considerarsi recessivo rispetto al dovere primario di garantire la sicurezza, che si realizza anche attraverso un’adeguata formazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Aziende e Lavoratori
Questa ordinanza consolida un principio di grande importanza pratica. Le aziende hanno la facoltà di organizzare i corsi di sicurezza obbligatori anche in orari non coincidenti con i turni specifici dei singoli dipendenti, a patto di riconoscere tale tempo come orario di lavoro e di retribuirlo, se del caso, come straordinario. I lavoratori, d’altro canto, hanno il dovere di partecipare a tali corsi, in virtù dell’obbligo di collaborazione in materia di sicurezza, e un eventuale rifiuto può essere considerato illegittimo e sanzionabile.
Un datore di lavoro può obbligare un dipendente a frequentare un corso di formazione sulla sicurezza fuori dal suo normale orario di lavoro?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo richiedere la partecipazione a corsi di formazione obbligatori anche al di fuori del turno ordinario del lavoratore, data la priorità della tutela della salute e della sicurezza.
Come deve essere retribuito il tempo dedicato alla formazione fuori dall’orario di lavoro?
Il tempo dedicato alla formazione obbligatoria deve essere considerato a tutti gli effetti orario di lavoro. Se si svolge al di fuori dell’orario normale, deve essere retribuito come lavoro straordinario, con le relative maggiorazioni, e non può comportare alcun onere economico per il lavoratore.
Il rifiuto di un lavoratore di partecipare a un corso di formazione fuori orario è legittimo?
No, secondo la Corte il rifiuto è illegittimo. La pretesa di svolgere la formazione esclusivamente nel proprio turno è considerata recessiva rispetto all’interesse superiore della sicurezza. Un tale rifiuto viola il dovere di collaborazione del lavoratore e può giustificare provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, come la sospensione.