Un addetto alla sorveglianza ha citato in giudizio la sua ex azienda per il mancato pagamento di compensi per lavoro straordinario discontinuo. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta, applicando una deroga legale per le attività lavorative non continue. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del lavoratore. La questione cruciale è stata la mancata e tempestiva allegazione, nei gradi di merito, dell'esistenza di una disciplina contrattuale collettiva più favorevole, rendendo il motivo di ricorso inammissibile in sede di legittimità.
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