Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione anticipata presentata da un detenuto per il periodo 2020-2025. Il detenuto sosteneva che lo sconto di pena fosse necessario per accedere al lavoro esterno. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che l'interessato aveva già espiato oltre cinque anni di reclusione, superando la soglia minima richiesta dalla legge per l'ammissione al lavoro esterno. Di conseguenza, la richiesta di liberazione anticipata è stata ritenuta priva di un interesse concreto e specifico. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del detenuto e condannandolo al pagamento delle spese processuali, poiché il beneficio richiesto non avrebbe modificato la sua idoneità oggettiva all'ammissione al lavoro esterno.
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