Un medico pediatra ha richiesto il rimborso imposte sisma pari al 90% delle tasse versate per gli anni 1990-1992, a seguito del terremoto in Sicilia del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che la domanda iniziale fosse priva di documenti e che, trattandosi di un lavoratore autonomo, l'agevolazione violasse le norme europee sugli aiuti di Stato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancanza iniziale di documenti non rende nulla la domanda, poiché le prove possono essere prodotte in giudizio. Tuttavia, ha accolto il ricorso del Fisco perché i giudici d'appello non hanno verificato se il rimborso rispettasse i limiti comunitari del "de minimis" applicabili anche ai professionisti. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.
Continua »