Una società di spedizioni, concessionaria di aree in un porto, ha contestato degli avvisi di accertamento ICI sostenendo che gli immobili dovessero rientrare nella categoria catastale E/1 e godere della relativa esenzione. I giudici di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della società. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione, ha stabilito che l'esenzione ICI per aree portuali non è applicabile. Il criterio decisivo non è l'ubicazione dell'immobile, ma la sua funzione. Se l'area è utilizzata per un'attività commerciale e imprenditoriale, come la movimentazione e il deposito di merci, essa acquista un'autonomia funzionale e reddituale che esclude la classificazione in categoria E (riservata a immobili di interesse pubblico non commerciale), rendendo l'imposta dovuta.
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