Una società controllata partecipava al regime dell'IVA di gruppo. Nel corso dell'anno d'imposta, le quote dell'intero gruppo societario venivano sottoposte a sequestro preventivo penale con la conseguente nomina di custodi giudiziari. L'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l'agevolazione per perdita del requisito del controllo societario, emettendo una cartella di pagamento per sanzioni e interessi. La Corte di Cassazione ha confermato che il sequestro delle quote toglie ai soci il diritto di voto e la disponibilità delle azioni, escludendo così il requisito del controllo necessario per l'IVA di gruppo. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata valutazione, da parte dei giudici d'appello, della richiesta di annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza della legge, rinviando la causa per questo specifico esame.
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