Una società costruttrice realizza un complesso immobiliare con destinazione turistico-ricettiva (Case Appartamenti Vacanze) ma vende le singole unità come abitazioni private, applicando l'IVA agevolata. L'Agenzia delle Entrate contesta l'operazione, pretendendo l'applicazione dell'aliquota ordinaria. La Corte di Cassazione dà ragione al Fisco, stabilendo un principio chiaro: ai fini dell'applicazione dell'IVA agevolata immobili, conta la destinazione d'uso urbanistica e catastale, non l'uso di fatto. Senza un formale mutamento di destinazione d'uso da turistica a residenziale, non è possibile beneficiare delle aliquote ridotte. La società costruttrice perde quindi la causa e deve versare la differenza d'imposta.
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