Una lavoratrice, trasferita da un ente locale al Ministero dell'Istruzione, ha richiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha respinto la domanda accertando che il trasferimento non aveva comportato alcun peggioramento economico, ma anzi un incremento stipendiale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la legittimità costituzionale e convenzionale delle norme sull'inquadramento basato sul trattamento economico in godimento anziché sull'anzianità di servizio pregressa. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice di rinvio si è correttamente attenuto al principio di diritto precedentemente stabilito, escludendo qualsiasi danno economico concreto per la dipendente.
Continua »