La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 288/2024, ha chiarito la composizione dell'assegno personale per i dipendenti pubblici trasferiti a seguito di soppressione del loro ente. La Corte ha stabilito che solo le voci retributive fisse, continuative e con natura strettamente salariale possono essere incluse. Vengono esclusi elementi come premi di produttività, buoni pasto, contributi a fondi pensione e polizze assicurative, in quanto privi del carattere di fissità e continuità o di natura assistenziale e previdenziale. Viene inoltre negato che l'anzianità pregressa possa essere usata per rivendicare avanzamenti di carriera nella nuova amministrazione.
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