Una società subappaltatrice tenta di annullare una sentenza definitiva della Cassazione tramite il rimedio della revocazione, lamentando un errore di fatto revocatorio. Sostiene che la Corte abbia erroneamente qualificato come nuove le sue contestazioni sulla nullità del contratto e abbia citato precedenti giuridici in modo improprio. La Cassazione, però, respinge il ricorso. Stabilisce che le critiche della società non riguardano una svista materiale sui fatti, ma un disaccordo con la valutazione giuridica della Corte. Si tratta quindi di un 'errore di diritto', non di un errore di fatto revocatorio. Di conseguenza, la richiesta di revocazione viene dichiarata inammissibile, confermando la decisione precedente.
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