Un imprenditore individuale, attivo nel settore delle demolizioni, ha subito un accertamento fiscale basato su movimentazioni bancarie non giustificate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22675/2024, ha chiarito un punto cruciale sugli accertamenti bancari. Mentre il contribuente era riuscito a provare la natura non imponibile di alcuni versamenti, la Corte ha specificato che per i prelievi la situazione è diversa. Vige una presunzione legale secondo cui i prelievi ingiustificati di un imprenditore costituiscono ricavi non dichiarati. L'onere di fornire la prova contraria spetta esclusivamente al contribuente e non all'Agenzia delle Entrate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per aver erroneamente invertito tale onere probatorio.
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