Una società cooperativa ha venduto otto appartamenti a un prezzo ritenuto troppo basso dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi emesso un avviso di accertamento per maggiori imposte, basando la sua valutazione su listini immobiliari pubblici che non ha allegato all'atto. La società ha impugnato l'avviso, sostenendo la sua nullità proprio per la mancata allegazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, stabilendo un principio importante sulla **motivazione per relationem**: l'atto fiscale è valido se il documento esterno a cui fa riferimento, pur non essendo allegato, è facilmente conoscibile e reperibile dal contribuente. In questo caso, i listini immobiliari erano pubblici e accessibili, quindi il diritto di difesa del contribuente non è stato violato. La società ha perso la causa.
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