Una professionista propone opposizione all'esecuzione davanti al Giudice di Pace e chiede un rinvio. Il magistrato decide di non provvedere subito, ma di fissare un'udienza per sentire la controparte. Ritenendo questa scelta sintomo di parzialità, la donna presenta un'istanza di ricusazione del giudice. Il Tribunale rigetta l'istanza e la sanziona con una multa. La donna ricorre quindi in Cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: l'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice non si può impugnare direttamente in Cassazione, poiché non è un provvedimento definitivo. Eventuali vizi di parzialità potranno essere fatti valere solo impugnando la sentenza finale del processo. Inoltre, la legge non prevede il diritto del ricorrente a essere sentito nel procedimento di ricusazione.
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