Un Imprenditore Agricolo, titolare di una cantina vinicola, ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul cortile della Vicina. L'accesso principale della cantina era infatti troppo stretto per consentire il transito di grandi botti in legno e cisterne d'acciaio necessarie alla produzione. La Corte d'Appello ha concesso il passaggio, limitandolo esclusivamente alle operazioni straordinarie di manutenzione e sostituzione delle botti. La Vicina ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il passaggio sporadico non giustificasse il sacrificio della sua proprietà. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la servitù coattiva di passaggio. I giudici hanno stabilito che il miglioramento della produzione agricola generale giustifica il passaggio coattivo, anche se esercitato raramente, poiché tutela l'efficienza dell'attività economica riducendo al minimo il disturbo per il vicino.
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