La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce due importanti principi processuali. In primo luogo, stabilisce che la mancata notifica dell'appello incidentale ne determina l'improcedibilità, senza che il deposito telematico possa sanare tale vizio. In secondo luogo, ribadisce che la parte, vittoriosa in primo grado ma appellata, ha l'onere di riproporre in modo inequivocabile le istanze istruttorie per devolverle al giudice d'appello. La Corte ha rigettato il ricorso di una lavoratrice, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto le sue domande per difetto di prova.
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