Una società fornitrice di enzimi alimentari ottiene un decreto ingiuntivo contro una società acquirente per il mancato pagamento di una fornitura. L'acquirente si oppone, lamentando l'inadempimento della fornitrice. Dopo aver perso in primo grado e in appello, la società acquirente ricorre in Cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, sottolineando che non è possibile contestare in sede di legittimità la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, se non per specifici vizi di legge. Il caso evidenzia i rigorosi limiti procedurali del giudizio di Cassazione.
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