La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un'istanza di correzione di errore materiale che contestava la scelta del giudice di rinvio. Secondo i ricorrenti, poiché entrambe le sezioni penali della Corte d'Appello competente si erano già pronunciate sul caso in fasi diverse, il processo avrebbe dovuto essere trasferito a una corte vicina per garantire l'imparzialità. La Suprema Corte ha respinto la tesi, ribadendo che l'art. 623 c.p.p. impone solo che il rinvio avvenga a una sezione diversa da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata, non a una Corte territorialmente diversa. L'imparzialità, precisa la Corte, è tutelata dagli istituti dell'astensione e della ricusazione.
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