La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11014/2024, ha rigettato il ricorso di una società e dei suoi fideiussori contro un istituto di credito. Il caso verteva sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo bancario) in un contratto di conto corrente. I ricorrenti sostenevano che la reciprocità fosse solo fittizia, data l'enorme disparità tra i tassi passivi (fino al 14%) e quelli attivi (0,01%). La Corte ha stabilito che la reciprocità non richiede tassi identici e che anche un tasso attivo minimo non equivale a un tasso zero, rendendo legittimo l'anatocismo. Sono stati respinti anche gli altri motivi di ricorso, inclusi quelli procedurali sulla mancata reiterazione delle istanze istruttorie.
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