Una società agente ha citato in giudizio la preponente per ottenere l'indennità di cessazione del rapporto. Il tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto la domanda, ma la Corte di Appello ha completamente riformato la decisione. La Corte ha stabilito che l'agente non aveva soddisfatto l'onere della prova, non riuscendo a dimostrare né l'effettiva acquisizione di nuovi clienti né la persistenza di vantaggi sostanziali per la preponente dopo la fine del contratto. La domanda è stata quindi rigettata, ribadendo che l'agente deve fornire prove concrete e non può affidarsi a semplici elenchi o a richieste di esibizione documentale per sopperire alle proprie mancanze probatorie.
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