Un amministratore di fatto, condannato per bancarotta fraudolenta, ottiene la sospensione condizionale della pena, subordinata però al pagamento di una provvisionale di 15.000 euro. L'imputato si oppone, dimostrando con un certificato ISEE la propria indigenza. La Corte di Cassazione accoglie il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il giudice non può imporre il pagamento di un risarcimento come condizione per il beneficio se prima non ha valutato concretamente le reali capacità economiche del condannato. Una semplice supposizione sulla sua capacità di pagare non è sufficiente. La sentenza viene quindi annullata su questo specifico punto, che dovrà essere riesaminato.
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