Un contribuente ottiene l'annullamento di un'iscrizione ipotecaria perché, secondo i giudici di merito, le cartelle di pagamento sottostanti erano già state annullate in un precedente giudizio. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, chiarendo la differenza tra giudicato sostanziale e processuale. La precedente sentenza, infatti, si era limitata a rilevare un difetto di prova sulla notifica, una questione puramente procedurale. Questo non crea un **giudicato esterno processuale** sull'esistenza del debito. Di conseguenza, l'Agente della Riscossione aveva il diritto di procedere con l'ipoteca. La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, annullando la vittoria del contribuente.
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