Una contribuente, dopo aver ricevuto un immobile in una separazione, si vede iscrivere un'ipoteca per debiti dell'ex coniuge. Nonostante la richiesta di cancellazione, l'ente riscossore non risponde, costringendola al giudizio. Sebbene vittoriosa, i giudici di merito dispongono la compensazione spese. La Cassazione annulla tale decisione, sottolineando che l'inerzia dell'ente prima della causa è un fattore decisivo che non può essere ignorato e che la motivazione per la compensazione era illogica.
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