Una contribuente, ex socia di una società in nome collettivo, ha impugnato l'ipoteca su fondo patrimoniale iscritta dall'Agenzia delle Entrate per debiti fiscali societari. La ricorrente sosteneva l'intoccabilità dei beni, ritenendo i debiti d'impresa estranei ai bisogni familiari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i debiti contratti nell'esercizio dell'attività d'impresa sono presuntivamente strumentali alle esigenze della famiglia. Per annullare il gravame, il debitore ha l'onere di dimostrare non solo che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, ma anche che il creditore ne fosse a conoscenza. Nel caso specifico, la contribuente non ha provato che i proventi dell'evasione fiscale fossero stati destinati a scopi voluttuari o speculativi personali.
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