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Iscrizione Alla Gestione Separata Inps

7 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Iscrizione alla Gestione separata INPS: i criteri per l’obbligo
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una professionista il versamento dei contributi per l'anno 2010. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione della lavoratrice, ritenendo irrilevante l'accertamento sull'abitualità dell'attività e applicando la soglia di reddito del lavoro occasionale. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso della contribuente. La Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS impone un accertamento rigoroso della natura abituale della professione. Il limite reddituale dei cinquemila euro riguarda esclusivamente l'attività occasionale e non può sostituire la prova concreta dell'esercizio continuativo della professione.
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Gestione separata INPS: obbligo e sanzioni per i professionisti
Un ingegnere, già dipendente pubblico e iscritto al relativo fondo di previdenza, svolgeva anche attività professionale autonoma. Il Professionista versava alla cassa di categoria solo il contributo integrativo, omettendo la dichiarazione dei compensi e il versamento contributivo all'ente pubblico di previdenza per l'anno 2005. L'Ente Previdenziale richiedeva il pagamento dei contributi e delle relative sanzioni. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per tutti i professionisti iscritti all'albo che non possono iscriversi alla cassa autonoma per la presenza di altra copertura previdenziale. Il superamento della soglia di reddito annuo rende irrilevante l'occasionalità della prestazione. L'omessa dichiarazione dei redditi integra evasione contributiva, impedendo riduzioni delle sanzioni senza il previo pagamento del debito. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Professionista, condannandolo alle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un Avvocato per l'anno 2010, disponendo l'iscrizione alla Gestione separata INPS d'ufficio. L'Avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro (pari a 4.800 euro). La Corte d'Appello ha ritenuto non dovuti i contributi per via della natura occasionale dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto Previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede lo svolgimento abituale dell'attività professionale. L'Ente pubblico non ha fornito prove dell'abitualità, poiché la sola iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non bastano a dimostrare la continuità del lavoro. Di conseguenza, l'Istituto Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2010 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione e sostenendo che il versamento del contributo integrativo alla Cassa Forense la esonerasse dall'obbligo. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'Iscrizione alla Gestione separata INPS è obbligatoria per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla propria cassa. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento (6 luglio 2011) rendendo tempestiva la richiesta dell'ente del 1° luglio 2016. Infine, applicando una recente sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha esonerato la professionista dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo precedente al 2011, confermando l'obbligo di pagare solo la quota capitale dei contributi.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no con redditi minimi
L'INPS ha richiesto l'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2010. Il professionista, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro, pari a circa mille euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La semplice iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non costituiscono una prova automatica di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non sia occasionale, mentre un reddito molto basso rappresenta un forte indizio di occasionalità. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'ente previdenziale ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2009. Il professionista ha contestato il provvedimento, evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio di occasionalità che spetta all'ente previdenziale smentire con prove concrete. Di conseguenza, la semplice iscrizione all'albo o il possesso di una partita IVA non bastano a far scattare l'obbligo contributivo in automatico, dovendo il giudice valutare caso per caso. Vince il professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: obbligo sì, ma rinvio
Un ingegnere, lavoratore dipendente iscritto a una cassa previdenziale obbligatoria, svolgeva anche attività libero-professionale. Non potendosi iscrivere alla cassa professionale di categoria, versava a quest'ultima solo il contributo integrativo. L'ente previdenziale richiedeva l'iscrizione alla Gestione separata INPS per i redditi da lavoro autonomo. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché il semplice contributo integrativo non genera una prestazione previdenziale. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del professionista per omessa pronuncia: i giudici d'appello avevano erroneamente considerato assorbite le questioni relative alla prescrizione dei contributi e alle sanzioni applicate. La causa viene quindi rinviata alla Corte d'appello per decidere su questi specifici aspetti.
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