Il caso riguarda un cittadino che contestava un'ingiunzione di pagamento per la Tassa sui rifiuti (TARSU) del 2012. Inizialmente, il contribuente beneficiava di una riduzione tariffaria perché la sua abitazione si trovava in una zona non servita dalla raccolta rifiuti. Successivamente, il Comune revocava tale agevolazione, notificando regolarmente il provvedimento. Il contribuente sosteneva che, prima di richiedere l'intero importo della tassa, l'amministrazione avrebbe dovuto notificargli un preventivo avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, se il contribuente è già a conoscenza della revoca dell'agevolazione, il Comune può procedere direttamente alla liquidazione e alla riscossione della Tassa sui rifiuti basandosi sui dati degli anni precedenti, senza necessità di emettere un nuovo atto di accertamento.
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