L'Amministrazione Finanziaria emetteva avvisi di recupero per crediti d'imposta inesistenti contro una Società. Il giudice tributario concedeva la sospensione cautelare di tali atti. Nonostante la misura cautelare, l'Agente della Riscossione procedeva all'iscrizione a ruolo straordinaria e notificava la cartella di pagamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. 546/1992 inibisce qualsiasi attività esecutiva. Pertanto, l'Amministrazione non può né formare il ruolo, anche straordinario, né notificare la cartella di pagamento fino alla sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Società, annullando definitivamente la cartella.
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