Un avvocato otteneva un decreto ingiuntivo contro un'azienda sanitaria pubblica per recuperare le spese legali liquidate in una procedura esecutiva rimasta insoddisfatta per mancanza di fondi del debitore. L'azienda sanitaria si opponeva, sostenendo l'impossibilità di richiedere tali somme fuori dal processo esecutivo. Durante il giudizio di Cassazione, l'avvocato rinunciava al credito, determinando la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la Suprema Corte, dovendo regolare le spese di lite in base alla soccombenza virtuale, ha stabilito che le spese di esecuzione insoddisfatte sono irripetibili al di fuori del processo esecutivo in cui sono nate. Di conseguenza, l'ordinanza di assegnazione non costituisce un titolo valido per ottenere un decreto ingiuntivo autonomo. L'avvocato è stato quindi condannato a pagare le spese di tutti i gradi di giudizio.
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