Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa all'IVA, contestando presunti vizi procedurali e la validità della notifica della sentenza di appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sottolineando che la denuncia di vizi formali è inammissibile se non viene dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Poiché il ricorso è stato respinto in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte ha ravvisato un'ipotesi di lite temeraria. Di conseguenza, oltre al rigetto, è stata applicata una sanzione pecuniaria a favore della controparte e della Cassa delle ammende per abuso dello strumento processuale.
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