Un dipendente pubblico, transitato dai ruoli di un ente stradale a quelli di un Ministero, ha richiesto il mantenimento di alcune indennità (rischio, funzione e produzione) all'interno del proprio assegno ad personam. Il Ministero si è opposto, ritenendo tali voci variabili e non conservabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che il principio di irriducibilità della retribuzione impone la conservazione di tutti gli emolumenti che, sebbene formalmente accessori, vengano pagati in modo fisso e continuativo. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto a mantenere lo stipendio originario e il Ministero è stato condannato a pagare le spese legali.
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