Un medico radiologo, socio al 50% di una società di diagnostica per immagini, ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata, sostenendo la mancanza di autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Secondo la Corte, la qualifica di socio di maggioranza e l'operare in via esclusiva per la società creano una presunzione di coinvolgimento diretto nell'organizzazione aziendale. Il professionista non è riuscito a fornire la prova contraria, pertanto la richiesta di rimborso IRAP medico è stata respinta.
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